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Marche, deliberazione n. 67 – Incentivi progettazione e atti di pianificazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in particolare sulla possibilità di riconoscere l’incentivo per la redazione di atti di pianificazione generale (pianificazione interna di varianti urbanistiche).

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 67/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ricordato che il c.d. compenso incentivante, previsto dal Codice dei contratti pubblici, “importa una deroga al principio di determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico e di omnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, si atteggia come norma di stretta interpretazione rispetto alla quale è precluso il ricorso all’analogia giusta il disposto di cui all’art. 12 delle preleggi”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incentivo alla progettazione è ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse.

Di conseguenza, non è possibile attribuire compensi incentivanti per atti di pianificazione che non siano direttamente collegati alla realizzazione di opere pubbliche.

A tal proposito, appare utile segnalare che l’Avcp ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre, con il quale ha evidenziato l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, affinché sia individuata in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ai tecnici interni, non solo in caso di predisposizione di atti di pianificazione strettamente connessi alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

Relativamente al secondo quesito, relativo alla quantificazione del compenso incentivante da riconoscere al dipendente pubblico, alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali, i magistrati contabili hanno chiarito che nelle more dell’approvazione del regolamento ministeriale che verrà emanato in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del d.l. 1/2012 “gli enti locali, nell’esercizio della propria discrezionalità, individueranno, in via regolamentare, i parametri provvisori da utilizzare come base per calcolare il trenta per cento, da riconoscere ai dipendenti quale incentivo alla progettazione interna”.

A tal fine, secondo i magistrati, potranno essere riproposte provvisoriamente le abrogate tariffe professionali o, in alternativa, essere utilizzati i criteri già elaborati dal Ministero della Giustizia (in tal senso, corte dei conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 243/2013).

 


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