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Marche, deliberazione n. 64 – Spesa personale segretario comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’ente ha premesso di utilizzare un segretario comunale con incarico di reggenza, per mancanza di una convenzione dal 2011.

In particolare, l’ente ha chiesto se, per la spesa di personale, debba tener conto di quella sostenuta nell’anno 2012, oppure possa prendere in considerazione quella del 2010, ultimo anno di convenzione piena.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 64/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno chiarito che per gli enti locali soggetti al patto di stabilità si applica l’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e, pertanto, l’esercizio di riferimento è individuabile in quello immediatamente precedente. Tale limite non ammette deroghe, neppure nel caso del segretario comunale.

 


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