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Monitoraggio del lavoro flessibile: scadenza al 31 ottobre


Il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 settembre scorso (documento n. 13/90CR04/C1), che in materia di monitoraggio del lavoro flessibile ha consentito lo spostamento del termine per tale adempimento al 31 ottobre 2013 ha inteso porre delle limitazioni alle informazioni che devono essere fornite alla Funzione Pubblica.

L’applicativo messo a disposizione dal dipartimento della Funzione da utilizzare per la comunicazione inerente il monitoraggio del lavoro flessibile on line, ex articolo 36, comma 3, d.lgs. 165/2001 e ex articolo 1, commi 39 e 40, legge 190/2012 è idoneo a fornire un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da parte delle p.a. controllate nonché tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Il documento in commento ricorda le tipologie di lavoro flessibile, incluse nel monitoraggio:

  • i contratti di lavoro a tempo determinato;
  • gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • i contratti di formazione e lavoro;
  • i contratti di somministrazione di lavoro e le prestazioni di lavoro accessorio;
  • i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;
  • gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili;

Il documento ricorda, altresì, quali sono gli incarichi esclusi dall’indagine tra i quali rientrano:

  • le collaborazioni occasionali;
  • il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
  • gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture;
  • gli incarichi di docenza.

Il documento della Conferenza, sulla base della normativa di riferimento e di quanto deliberato dalla Corte dei Conti, ritiene di escludere dal monitoraggio:

  • i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico omnicomprensivo;
  • i contratti stipulati con il personale esterno per il conferimento di incarichi (in qualità di responsabile o di addetto) presso le segreterie politiche con contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;
  • i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, stipulati ai fini del conferimento di “incarichi di consulenza per adempimenti obbligatori di Legge”, anche nel caso in cui l’obbligatorietà del conferimento discenda da disposizioni regionali.

Ai fini del monitoraggio, precisa il documento della Conferenza, non devono essere segnalati come anomalie:

  • i contratti che hanno la durata dei relativi rapporti, superiore al massimo previsto dei tre anni per il personale degli uffici di staff di organi politici;
  • la possibilità di superamento dello stesso tetto per la durata degli incarichi dirigenziali;
  • l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sulla G.U. o sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  • la chiamata numerica per il personale inquadrato nelle categorie per le quali come titolo di studio per l’accesso dall’esterno è previsto solamente il diploma di scuola media inferiore (cioè negli enti locali le categorie A e B1).

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