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Rti progettisti in appalto integrato: irrilevante la ripartizione dei compiti


I professionisti, indicati dall’impresa partecipante alla gara pubblica per l’assegnazione di un appalto di lavori come incaricati della progettazione, non hanno l’onere di specificare le parti a ciascuno di essi assegnate.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria, sez. I, con la sentenza n. 933 del 19 settembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso proposto dalla seconda graduata avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria, in considerazione della violazione della regola dettata dall’art. 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006, relativa alla corrispondenza tra quote di partecipazione all’ati e quote di esecuzione.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio impiantistico strutturale e tecnologico del presidio ospedaliero.

L’aggiudicataria, in quanto priva della qualificazione per la progettazione, si era avvalsa, per le relative prestazioni, come prevedeva e consentiva il bando, di tre progettisti, i quali a loro volta avevano manifestato l’intenzione di operare sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo orizzontale.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo di imprese è dettata dall’esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività.

Nel caso di progettazione, invero, non c’è una ripartizione di lavori, bensì un’unica attività.

Ne consegue che non sussiste alcun onere in capo al raggruppamento di progettisti di indicare in sede di offerta la quote di ripartizione dei compiti assegnati a ciascun professionista.

 


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