Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali in favore di amministratori locali (assessori, ex assessori e sindaco) i quali sono stati assolti con sentenza di tribunale “perché il fatto non costituisce reato”.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 412/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ricordato che:
– sia per i dipendenti, che per gli amministratori, la valutazione circa l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra l’ufficio ricoperto e la condotta penalmente imputata è una valutazione concreta di merito (in relazione alla particolare fattispecie di reato di cui è imputato il dipendente/amministratore) che rientra nelle esclusive prerogative dell’ente;
– con riguardo agli amministratori, l’ente non è tenuto al rimborso delle spese legali qualora, secondo la sua autonoma valutazione, ritenga sussistente un conflitto di interessi con la condotta penalmente rilevante del suo amministratore, indipendentemente dall’esito del giudizio;
– conseguentemente, la sentenza di proscioglimento richiede sempre un esame del suo contenuto al fine di verificare se lo stessa esprima o meno un giudizio di positivo accertamento di insussistenza dei fatti ascritti o di esclusione di colpevolezza dell’amministratore;
– la mancata condivisione del legale scelto dal proprio dipendente/amministratore esclude il diritto al rimborso delle spese legali sostenute.