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Lombardia, deliberazione n. 408 – Gestione associata e spesa personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli previsti per le spese di personale connesse con le funzioni da espletare in convenzione con altri comuni.

L’ente, assoggettato dal 2013 alle regole del patto di stabilità, sta valutando la possibilità di allargare la convenzione ad altro comune, al fine di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi.

In particolare, l’ente ha chiesto se, nel caso in cui l’ampliamento della convenzione implichi una spesa aggiuntiva, sia possibile derogare al tetto di spesa per il personale prescritto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 408/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ribadito che la gestione associata delle funzioni obbligatorie, prevista dall’articolo 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010, non può comportare un aumento della spesa di personale.

Spetterà dunque all’ente effettuare scelte gestionali che lo mettano in condizione di esercitare facoltà e adempiere doveri compatibilmente con il rispetto di tali obiettivi di contenimento della spesa.

Le tematiche relative alle forme di impiego del personale e ai limiti alla spesa di personale in caso di gestioni associate e unioni di comuni verranno analizzate ed approfondite nel seminario “Novità giuridiche ed economiche in materia di personale delle Unioni di Comuni” in programma a Firenze il 25 ottobre 2013.

 


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