Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 407 – Gestione associata ente non obbligato


Un sindaco di un comune avente popolazione superiore a 5.000 abitanti ha chiesto un parere in merito alla possibilità di gestire, in forma associata, la funzione di polizia locale, convenzionandosi con altri due comuni, di cui uno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l’altro superiore.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 407/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ribadito che le scelte gestionali dell’ente, di addivenire o meno al convenzionamento in assenza di un obbligo di legge, costituiscono prerogative che ricadono nella sfera discrezionale dell’amministrazione.

Spetterà, dunque, all’ente effettuare le opportune scelte organizzative in grado di assicurare, attraverso la convenzione, il rispetto dei limiti di spesa cui è tenuto.

Di conseguenza, la stipula della convenzione presuppone la congrua analisi dei suoi effetti finanziari e dell’impatto sui bilanci, nonché la verifica che essa non comporti il superamento dei limiti di spesa per il personale per i comuni sopra i 5 mila abitanti, ovvero:

– obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557, legge 296/2006);

– obbligo di mantenere un rapporto virtuoso tra spesa di personale e quella di parte corrente (inferiore al 50%), ai sensi dell’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, ai fini del rispetto dei predetti limiti, concorreranno, pro quota, gli oneri sostenuti dall’ente per l’erogazione del servizio mediante convenzione.

Le tematiche relative alle forme di impiego del personale e ai limiti alla spesa di personale in caso di gestioni associate e unioni di comuni verranno analizzate ed approfondite nel seminario “Novità giuridiche ed economiche in materia di personale delle Unioni di Comuni” in programma a Firenze il 25 ottobre 2013

 

 


Richiedi informazioni