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Lombardia, deliberazione n. 396 – Acquisto programmati prima del 31.12.2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 1 quater, del d.l. 98/2011.

L’ente ha premesso di aver stipulato nel 2008 una convenzione per la cessione di un diritto di proprietà del soprasuolo da sistemare ad area verde e parcheggi.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere al trasferimento dell’immobile, a seguito del collaudo finale delle opere in adempimento della convenzione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 396/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che il legislatore, per chiarire i dubbi sull’effettiva portata dell’articolo 12, comma 1- quater del d.l. 98/2011, ha stabilito che il divieto di acquisto di immobili non si applica, non si applica “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”

Spetterà all’ente, dunque, verificare se la convenzione in atto tra le parti abbia prodotto effetti “prima del 31 dicembre 2012”.

 


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