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Lombardia, deliberazione n. 365 – Servizio di illuminazione votiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 34 della 221/2012, in particolare se il contratto di appalto per la gestione del servizio di illuminazione votiva affidato “in assenza di qualsiasi gara” la cui scadenza originaria è stata prevista per il 31/12/2020 debba considerarsi in scadenza al 31/12/2013.

Inoltre, l’Ente ha chiesto se si debba ricorrere ad un nuovo affidamento in caso di ampliamento del servizio a seguito della costruzione di nuovi loculi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 364/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno dichiarato il quesito inammissibile, in quanto riferito ad una fattispecie concreta, passibile, tra l’altro, di essere deferita ad altra autorità giurisdizionale.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno richiamato l’attenzione dell’ente sulle seguenti disposizioni:

–          art. 34, comma 20, della legge n. 221/2012. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

–          art. 34, comma 21 della legge n. 221/2012. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell’affidamento al 31 dicembre 2013;

–          art. 34, comma 26, della legge 221/2012. Al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, i comuni, per l’affidamento dello stesso applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006, e in particolare l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo 125;

–          art. 30, comma 3, del d.lgs. 163/2006. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi;

–          art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

–          art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.


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