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Lombardia, deliberazione n. 400 – Personale a tempo determinato azienda speciale


Una provincia ha chiesto un parere in materia di limiti all’assunzione di personale a tempo determinato da parte di azienda speciale.

L’ente ha premesso di avere costituito, ai sensi dell’articolo 114 del Tuel, un’azienda speciale per lo svolgimento di funzioni “traslate” dalla Regione in materia di lavoro e formazione professionale in attuazione di fonti di regolazione sia statali sia regionali.

L’azienda svolge funzioni amministrative delegate e/o finanziate dalla Regione (e solo in parte finanziata dalla Provincia) in campo sociale e dell’istruzione.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’azienda speciale, ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato nel 2013, possa legittimamente escludere le voci relative alle spese di personale per attività in campo sociale o dell’istruzione, nonché le voci di spesa etero-finanziate dalla Regione o, per suo tramite, dall’Unione Europea, secondo il sistema dotale e dei relativi bandi di accesso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 400/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che il comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel prevede che le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate:

– al Patto di stabilità;

– ai divieti e alle limitazioni all’assunzione di personale;

– all’osservanza della procedura dettate in tema di evidenza pubblica per gli appalti di lavori, opere pubbliche e servizi;

– ai limiti di detenzione delle partecipazioni societarie

La norma dispone l’esclusione da tali obblighi delle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie.

E’ necessario ricordare che il regime delle esclusioni è stato ampliato ai servizi scolastici e per l’infanzia, dall’articolo 4 comma 12 del d.l. 101/2013.

I magistrati contabili hanno chiarito che “il combinato disposto delle due norme (art. 114 comma 5 bis T.U.E.L. ed art. 9 comma 28 del citato decreto legge) non pone un vincolo diretto, né tantomeno indiretto, in materia di spese di personale a tempo determinato a carico del singolo organismo partecipato dall’ente locale, in quanto i divieti e le limitazioni assunzionali, il contenimento degli oneri contrattuali e le altre voci di natura retributiva o indennitaria anche per le consulenze e gli amministratori, sono ontologicamente diversi dal concetto di tetto di spesa che invece l’art. 9 comma 28 del citato D.L. n. 78/2010 impone di rispettare”.

Ne consegue che, per il principio del consolidamento, è solo l’ente locale il soggetto giuridico obbligato alle verifiche sul rispetto complessivo del tetto di spesa previsto dall’art. 9 comma 28 e non l’organismo strumentale.

Infatti, l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (come del resto i vincoli generali in materia di personale) non introduce una limitazione diretta della capacità negoziale in termini di “limiti o divieti”, ma solo un tetto di spesa complessiva, strutturale o per determinate tipologie di contratti di lavoro, che incide sul piano dei presupposti di fatto per il lecito esercizio della prerogative negoziali e amministrative in tema di assunzioni.

Secondo i magistrati contabili, l’osservanza di tale norma non si impone direttamente all’organismo strumentale, per effetto dei “rinvii dinamici” di recente introduzione, concernenti “limiti e divieti” alle assunzioni (cfr. art. 18 comma 2-bis del d.l. 112/2008; art. 3-bis del d.kl. 138/2011; art. 114, comma 5-bis del Tuel).

Infatti, laddove il Legislatore ha inteso estendere un’analoga disciplina agli organismi partecipati, pur in presenza di una norma di rinvio dinamico, è dovuto intervenire con una norma espressa, ulteriore e diversa.

Infine, i magistrati contabili hanno specificato che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. 101/2013 (che ha ampliato il regime delle esclusioni ai servizi scolastici e per l’infanzia), qualora sia possibile scorporare contabilmente le risorse utilizzate per i servizi di formazione e di istruzione professionale rispetto ai servizi per l’impiego, le attività di istruzione e di formazione professionale rientrano nel novero delle esclusioni previste nel novellato testo dell’art. 114 comma 5 bis Tuel, “sotto l’alveo della nozione di servizi scolastici, pur con il caveat della clausola rebus sic stantibus, trattandosi di modifica introdotta dal D.L. 31 agosto 2013, n.101 in corso di conversione”.

A tal proposito, appare utile ricordare che la Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, nel precedente parere 24/2013, avevano ritenuto l’azienda speciale che gestisce funzione di orientamento al lavoro e formazione professionale non potesse beneficiare della deroga prevista dal comma 5-bis, in quanto non afferente alla categoria dei servizi socio assistenziali ed educativi.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che la spesa finanziata da soggetti terzi, può considerarsi estranea rispetto al bilancio dell’ente locale purché l’azienda speciale “sia in grado di evidenziare separatamente i costi e le risorse impegnate per le linee di intervento attivate in conseguenza dell’erogazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali per specifici progetti di istruzione e di formazione professionale”.

 


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