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Lombardia, deliberazione n. 364 – Alienabilità alloggi di edilizia residenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di vendere alcuni alloggi di edilizia agevolata a seguito dell’eliminazione dei vincoli di inalienabilità indicati negli atti stipulati prima del 1992.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 364/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che la legge 179/1992 ha stabilito che gli alloggi di edilizia agevolata potessero essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, in presenza di gravi e sopravvenuti motivi e comunque decorsi cinque anni dall’assegnazione o dall’acquisto.

Tale disposizione è stata modificata e attualmente prevede che “gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.

Come precisato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26915/2008, tale innovazione deve ritenersi applicabile anche agli alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori alla legge 179/1992, laddove la convenzione abbia disciplinato il regime di inalienabilità.

Pertanto, l’Amministrazione non potrà incamerare un corrispettivo quale remunerazione del consenso alla libera circolazione del bene, ormai riconosciuta a livello normativo.

 


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