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Lombardia, deliberazione n. 363 – Fondazione di partecipazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di partecipare ad una fondazione di partecipazione, con contestuale conferimento nel fondo di dotazione della stessa di un fabbricato di proprietà comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 363/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno chiarito che l’ampia latitudine operativa dell’art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012 comprendere, fra gli “enti, agenzie e organismi”, anche le fondazioni di partecipazione.

Fermo restando, dunque, l’impossibilità di procedere alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di una nuova fondazione, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’ente potrà “attribuire in concessione il bene rilevante, sempre peraltro rispettando i presupposti normativi che impongono, tra l’altro, una selezione comparativa tra i soggetti che aspirino a perseguire detta utilità pubblica”.

E’ necessario ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 236/2013 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012.

 


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