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Campania, deliberazione n. 266 – Rimborso spese legale di comune gradimento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente per un procedimento penale conclusosi con il proscioglimento.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’espressione del comune gradimento, che incombe sull’Ente prima di assumere a carico del proprio bilancio ogni onere di difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale verso i propri dipendenti/Segretario, per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento di compiti d’ufficio, possa avvenire anche ex-post.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 266/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito, hanno ricordato che la rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti comunali per procedimenti penali era disciplinata, con riferimento al personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, dall’art. 67 del d.p.r. 268/1987.

Tale norma è stata recentemente abrogata, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall’articolo 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al d.l. 5/2012.

Al riguardo occorre quindi fare riferimento all’articolo 28 del C.C.N.L. di comparto del 14.09.2000 secondo cui “l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.”

Anche tale disposizione dunque fa esplicito riferimento al requisito del “comune gradimento” che incombe sull’Ente prima di assumere a carico del proprio bilancio ogni onere di difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale verso i propri dipendenti.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la valutazione del presupposto del “comune gradimento” per il riconoscimento della legittimità del rimborso riguarda un aspetto del tutto rimesso alla valutazione e alla discrezionalità dell’Ente.

 


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