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Abruzzo, deliberazione n. 369 – Collaboratori gruppi consiliari regionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 40 della legge regionale 40/2010, concernente “Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”.

In particolare, l’ente ha chiesto se, in considerazione dell’autonomia giuridica e gestionale dei gruppi consiliari, il personale chiamato a collaborare presso gli stessi possa essere legato da diverse modalità contrattuali.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 369/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno ricordato che il limite di spesa indicato dall’articolo 40 della legge regionale Abruzzo 40/2010, fissato in una somma pari al costo di “un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell’ente”, per ciascun consigliere regionale deve intendersi come un semplice tetto di spesa.

E’ pertanto lasciata alla discrezionalità dei gruppi consiliari la decisione in merito alla forma contrattuale attraverso la quale avvalersi del personale necessario per le proprie esigenze.

Il gruppo consiliare può pertanto avvalersi di prestazioni intellettuali, concludendo contratti d’opera professionale ai sensi dell’art. 2229 c.c. ovvero di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, non necessariamente calibrati sulla durata della legislatura regionale.

Le spese sostenute dai gruppi consiliari devono inoltre ritenersi estranee alla contabilità dall’apparato burocratico consiliare per consulenze, studi, ricerche, rapporti di lavoro flessibili e/o somministrazioni di lavoro, atteso che “i gruppi consiliari regionali, al pari dei gruppi parlamentari, si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell’ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso” (Cons. Stato, sez. V, sent. 8145/2010).

 


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