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Lombardia, deliberazione n. 392 – Compensi amministratori azienda speciale farmacia


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, in particolare circa i compensi da attribuire al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale che gestisce la farmacia comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 392/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui l’azzeramento dei compensi previsto dalla disposizione in favore degli amministratori degli enti che ricevono contributi pubblici, si applica anche alle aziende speciali comunali.

Secondo la Corte dei conti, infatti, la locuzione “contributi a carico delle finanze pubbliche”, va intesa in senso ampio e comprende qualsivoglia attribuzione da parte dell’ente locale al proprio organismo strumentale, suscettibile di apprezzamento economico, sia essa riferita al capitale iniziale di dotazione, in carenza del quale l’Azienda Speciale non sarebbe neanche venuta ad esistenza, sia all’esercizio stesso del servizio di farmacia, assimilabile al regime concessorio (in tal senso, Lombardia, del. 507/2012; 22/2013)

Inoltre, come ribadito dal costante orientamento della giurisprudenza contabile, l’esclusione dall’applicazione delle previsioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 114 del Tuel, nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e dell’infanzia, culturali e delle farmacie, non consente di affermare che non trovi applicazione per tali enti il disposto di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 (in tal senso Lombardia n. 184/2013).

 


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