Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Ferie: sempre indennizzabile il diritto per quelle non godute


Il diritto alle ferie è garantito dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, pertanto, il lavoratore che non ne abbia usufruito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, ha sempre diritto al pagamento di un’indennità sostituiva.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18168 depositata il 26 luglio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una regione che si opponeva alla richiesta di monetizzazione delle ferie fatta da un dipendente.

Nel caso di specie, un dipendente pubblico aveva richiesto il pagamento per le ferie non godute e a fronte del diniego della ragione datore di lavoro, l’interessato aveva presentato ricorso e sia il giudice del lavoro che la Corte di appello avevano riconosciuto i diritto alla monetizzazione delle ferie.

La regione aveva così presentato ricorso d fronte alla corte di Cassazione, sostenendo che la monetizzazione delle ferie non godute non è consentita dall’articolo 18, comma 9, del ccnl. comparto regioni-enti locali del 6 luglio 1995 e dall’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012 (decreto lla “spending review”), il quale ha stabilito l’obbligatorietà della fruizione delle ferie spettanti al personale pubblico, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che tali giornate “ non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, configurando, pertanto, un divieto di monetizzazione delle ferie non godute di carattere pressoché generale.

A tal proposito, è opportuno ricordare che la funzione pubblica, dopo l’entrata in vigore della spending review, ha chiarito che le uniche deroghe ammissibili al divieto di monetizzazione delle ferie sono quelle connesse a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o in caso di decesso del dipendente (funzione pubblica, parere 8 ottobre 2012, prot. 40033).

La corte di cassazione, nella pronuncia in commento, ha sostenuto che il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è irrinunciabile, tutelato costituzionalmente e a livello europeo (direttiva 2003/88/CE; Corte giust. EU, sent. C-350/06 e C-520/06), pertanto, nel caso in cui le ferie non siano state effettivamente fruite, anche per motivi organizzativi senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta sempre un’indennità sostitutiva.

Il vincolo contrattuale (e il divieto disposto dal d.l. 95/2012) non è rilevante dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi richiamati, secondo cui “in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto (…), in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”.

Pertanto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute sussiste anche se la mancata fruizione non dipende dal datore, nonostante le disposizioni contrattuali e il vincolo posto dal d.l. 95/2012.

Circa la natura dell’indennità da riconoscere al dipendente, la corte di cassazione ha ribadito che ha carattere risarcitorio, perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, ma anche retributivo, in quanto costituisce un’erogazione strettamente connessa al rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive (Cass., sez. lav., sent. 11462/2012 e 17353/2012).

La cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso della regione riconoscendo il diritto del lavoratore al pagamento di un’indennità sostituiva, per la mancata fruizione delle ferie durante il rapporto di lavoro.

 


Richiedi informazioni