Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 391 – Atto di pianificazione del territorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’incentivo previsto dall’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006 in favore del personale del comune incaricato di redigere una variante allo strumento urbanistico generale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 391/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ribadito che l’atto di pianificazione, comunque denominato, deve necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione territoriale redatto dal personale tecnico abilitato dipendente dell’amministrazione (quale è ad esempio la variante al vigente P.G.T.).

La norma lega chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente”, dovendosi, pertanto, escludere dall’incentivo economico la redazione di atti di pianificazione urbanistica.

In tal senso, a titolo esemplificativo, si rimanda alla deliberazione della corte dei conti sez. Lombardia, nn. 351 e 452 del 2012, sez. cont. Toscana, del n. 252/2013, sez. contr. Umbria, del n. 119/2013.

A tal proposito, appare interessante segnalare che l’Avcp ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre, con il quale ha evidenziato l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, affinché sia individuata in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ai tecnici interni, non solo in caso di predisposizione di atti di pianificazione strettamente connessi alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

 


Richiedi informazioni