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Lombardia, deliberazione n. 388 – Ipoteca a favore del concessionario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’amministrazione di inserire nel regolamento della contabilità dell’ente locale un’apposita disciplina riguardante la possibilità di rilasciare ipoteca su propri beni immobili, a garanzia di prestiti contratti per la realizzazione di investimenti, a cura del concessionario di servizi per la gestione del centro sportivo comunale.

Il contratto ha natura di concessione di servizi e prevedrebbe, in forma accessoria giusto quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 163/2006, l’effettuazione di alcuni lavori sull’immobile concesso all’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio.

In particolare, l’ente ha chiesto se, a fronte di esplicita richiesta proveniente dal concessionario, sia possibile per il comune rilasciare ipoteca su un bene del proprio patrimonio disponibile diverso dal centro sportivo oggetto di concessione, a garanzia del mutuo assunto dal concessionario per l’effettuazione dei lavori previsti a carico di quest’ultimo nel contratto di concessione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 388/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno chiarito che rientra nella discrezionalità del comune predisporre norme regolamentari che disciplinino i limiti e i casi in cui l’amministrazione possa concedere garanzie reali a favore del concessionario di un servizio pubblico, purché siano previsti adeguate cautele e garanzie, soprattutto nel caso in cui il concessionario sia un privato e non una società partecipata dall’ente locale che opera fuori del c.d. controllo analogo.

Inoltre, hanno sottolineato i magistrati contabili, per l’ente sussiste il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, che deve corrispondere ad un effettivo interesse pubblico alla gestione esternalizzata del servizio, salva sempre la responsabilità per eventuale danno erariale di chi assume la deliberazione relativa.

La costituzione onerosa dell’ipoteca, infatti, costituisce un potenziale debito per il comune se si prevede un ulteriore peso per la p.a. che si assume l’onere di subentrare al mutuatario nel pagamento dei ratei insoluti, al fine di evitare l’escussione della garanzia ipotecaria.

L’ente, pertanto, dovrà valutare attentamente l’interesse pubblico dell’operazione e la convenienza economica della medesima rispetto ad opzioni alternative, nonché l’interesse pubblico della collettività tutelata, sotteso alla concessione di ipoteca in favore di soggetto esterno all’amministrazione concedente, a garanzia del finanziamento assunto in prestito, da utilizzare esclusivamente per investimenti.

In tal senso, i magistrati contabili hanno rimandato alle considerazioni valutative riportate nei precedenti pareri nn. 352/2012, 535/2012 e 337/2013.

 


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