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Abruzzo, delibera n. 366 – Le in house strumentali fuori dai vincoli dell’art. 4 d.l. 95/2012


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

In particolare, l’ente ha chiesto se alle società strumentali in house debba applicarsi unicamente il comma 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, ovvero il comma 1 del medesimo articolo, che impone all’ente locale alternativamente la vendita o la messa in liquidazione (entro il 31 dicembre 2013) delle società che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di p.a. superiore al 90%.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 366/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno preliminarmente ricordato quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 229 depositata il 23 luglio 2013.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ritenuto condivisibile l’orientamento espresso dalla sezione regionale di controllo della Liguria con delibera 53/2013, secondo il quale alle società strumentali in house deve applicarsi il comma 8 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, che consente l’affidamento diretto di servizi a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e non il comma 1.

 


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