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Liguria, deliberazione n. 72 – Assunzioni stagionali P.M. fuori dai vincoli del comma 557


Una sindaco ha chiesto se la spesa per assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia municipale con i proventi di cui all’articolo 208, comma 5 bis, del Codice della Strada sia esclusa dai limiti di cui al all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e di cui all’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 72/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno chiarito che le risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato con i proventi di cui all’art. 208 comma 5 bis C.d.S. non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva del personale rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’obiettivo della progressiva riduzione della spesa di personale “strutturale”, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, può giustificare l’esenzioni di alcune spese che, per l’appunto, non sono strutturali in quanto non gravano sul bilancio dell’Ente o si autoalimentano e che pertanto non vulnerano l’obiettivo finanziario posto dal legislatore.

Al contrario, le assunzioni di lavoratori stagionali rilevano ai fini del rispetto della norma di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

 


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