Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 386 – Amministratore unico azienda speciale


Un sindaco ha chiesto se sia possibile affidare le funzioni di direttore dell’azienda speciale, che gestisce due farmacie comunali e altri servizi socio-assistenziali, all’amministratore unico della stessa azienda.

L’ente inoltre, ha chiesto se sia legittimo corrispondere un’indennità all’amministrare unico nel caso in cui non gli sia conferita anche la funzione di direttore.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 386/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ritenuto legittima la nomina di un amministratore unico di un’Azienda speciale, anche se l’articolo 114 del Tuel prevede, tra gli organi fondamentali, tra gli altri, solo “il consiglio di amministrazione”.

Inoltre, la Corte ha richiamato il comma 5 bis all’articolo 114 Tuel che estende alle aziende speciali e alle istituzioni le disposizioni del Codice dei contratti nonché le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali:

 divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

 contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori;

 obblighi e limiti alle partecipazione societaria degli enti locali.

Sono escluse da ali vincoli le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali e educativi, culturali e farmacie.

I magistrati contabili della Lombardia hanno ribadito che “siffatta esclusione comporta che a questa tipologia di aziende speciali continua ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 6 comma 2 del d.l. n. 78/2010” (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. 184/2013).

Pertanto, l’amministratore unico dell’azienda speciale non può percepire alcun ulteriore compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

 


Richiedi informazioni