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Puglia, deliberazione n. 138 – Contabilizzazione spese assunzioni programmate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta contabilizzare delle somme previste per le assunzioni programmate, ma non effettuate nell’anno di riferimento.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 138/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno confermato il principio di diritto espresso dalla Sezione Basilicata con delibera 2/2012 secondo il quale “la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione d’impegno in senso contabile”.

Ne consegue che, quando e se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che, seppur non impegnate, risultano “prenotate” nel precedente esercizio.

Secondo i magistrati contabili, infatti, non risulta conforme ad una corretta gestione contabile l’espediente di impegnare comunque le spese per le nuove assunzioni nell’esercizio in cui, di fatto, non si sono ancora realizzate e, quindi, in assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

Secondo i magistrati, tuttavia, il mancato compimento dell’iter assunzionale non deve essere imputabile a fatto dell’ente medesimo o concretare condotte elusive altrimenti sarebbe ravvisabile il rischio di un utilizzo strumentale del quadro normativo delineato, in spregio al principio cardine di riduzione progressiva delle spese di personale rispetto all’anno precedente (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Campania, del. 253/2012 e Veneto del. 45/2013).

 


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