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Liguria, deliberazione n. 71 – Tempo determinato per sostituzione maternità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di procedere a due assunzioni a tempo determinato per sostituire una dipendente in congedo ordinario per maternità nonché una dipendente che deve fruire delle giornate di congedo ordinario per ferie.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 71/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, che individua limiti di spesa alle forme di lavoro flessibile e che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale, può subire adattamenti da parte degli Enti locali di minori dimensioni mediante atto regolamentare per salvaguardare particolari esigenze operative, ferma restando la necessità di contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato assicurando la riduzione della stessa nell’esercizio finanziario.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili le particolari esigenze, che l’ente discrezionalmente dovrà valutare, non possono certamente ricomprendere il caso di sostituzione di personale in congedo per ferie.

Infatti, mentre il congedo di maternità può considerarsi un’assenza imprevista ed imprevedibile avente carattere non ricorrente ed indipendente dalla volontà dell’Ente locale, le assenze per congedo ordinario per ferie devono essere organizzate dal responsabile del personale in modo tale da garantire l’espletamento dei servizi essenziali.

 


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