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Avvalimento: è utilizzabile da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento


In caso di associazione temporanea, ciascuna impresa associata (mandataria e mandanti) ha diritto ad utilizzare uti singula l’istituto dell’avvalimento al fine di integrare i requisiti richiesti dal bando di gara dei quali risulti sprovvista.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. II bis con la sentenza n. 8322 del 18 settembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso proposto da un rti avverso l’illegittimità della sua esclusione disposta in quanto le imprese associate si erano avvalse di diverse imprese ausiliarie per acquisire la qualificazione SOA nella categoria richiesta dal bando di gara.

I giudici amministrativi hanno rilevato che il comma 6 dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici, limita effettivamente il ricorso all’avvalimento per acquisire il requisito della qualificazione SOA ad una soltanto delle imprese concorrenti.

Tuttavia, hanno chiarito i giudici amministrativi, il termine “concorrente” deve essere riferito alla singola impresa associata e non all’associazione considerata nel suo complesso.

Ciò in quanto l’associazione temporanea non è un soggetto unitario ma riunione di più soggetti che, associandosi, non perdono la loro autonomia (art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/2006).

Pertanto, considerato che la finalità dell’avvalimento è quella di permettere la massima partecipazione alle gare pubbliche alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. e di piena concorrenza secondo il Trattato europeo, anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese, la facoltà di ricorso all’avvalimento può essere esercitata da ciascuna impresa che compone l’associazione, e non solo dall’associazione nel suo complesso considerata.

Nel caso di specie, inoltre, una delle imprese associate, ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato richiesto dal bando di gara, aveva utilizzato il fatturato dell’azienda presa in affitto.

I giudici amministrativi hanno ricordato che secondo la disposizione generale dell’art. 2558, 3° comma, cod. civ., il locatario dell’azienda subentra nelle identiche posizioni e situazioni giuridiche del locatore, e quindi anche nella sua pregressa attività ed esperienza.

 


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