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Valle d’Aosta, deliberazione n. 17 – Rimborso spese legali dirigente medico


Un direttore generale di un’azienda sanitaria ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese legali ai dipendenti la cui posizione sia stata archiviata.

In particolare l’azienda ha chiesto se il dirigente medico, a carico del quale sia stata aperta una vertenza per presunto danno erariale in relazione a fatti o atti connessi allo svolgimento della sua attività istituzionale, abbia o meno diritto, nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione, al rimborso delle spese legali da lui sostenute nella fase del procedimento che ha portato all’archiviazione.

L’azienda ha premesso che a seguito dell’archiviazione, si è posta la questione della rimborsabilità delle spese sostenute dal soggetto in quanto l’articolo 3 del d.l. 543/1996 prevede che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate in caso di definitivo proscioglimento (non configurabile, secondo pacifica e costante giurisprudenza, in presenza di un provvedimento di archiviazione del procuratore generale), mentre l’art. 25 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l’8 giugno 2000 subordina il rimborso all’assenza di condanna (e quindi anche in caso di archiviazione).

I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 17/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 settembre, hanno preliminarmente chiarito che l’azienda USL “fa parte certamente delle pubbliche amministrazioni, posto che, in assenza di un’individuazione normativa avente carattere generale, la determinazione delle p.a. è stata effettuata dapprima dall’art. 1, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), che vi ha incluso le aziende del Servizio sanitario nazionale, e, successivamente, dagli elenchi annuali pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 31 dicembre 2009, n. 196 (il quale, nel testo sostituito dall’art.5, comma 7, d.l. 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, ha fatto acquisire a tali elenchi natura normativa ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica), che comprendono, nell’ambito delle amministrazioni locali, le aziende sanitarie locali”.

Relativamente al quesito posto, i magistrati contabili hanno chiarito che l’articolo 25 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria del Ssn 8 giugno 2000 non ammette il rimborso degli oneri sostenuti dal dirigente medico per l’assistenza legale durante la fase preliminare all’instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa.

Pertanto, il dirigente medico, a carico del quale sia stata aperta una vertenza per presunto danno erariale in relazione a fatti o atti connessi allo svolgimento della sua attività istituzionale, non ha diritto, nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione, al rimborso delle spese legali da lui sostenute nella fase del procedimento che ha portato all’archiviazione.

 


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