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Puglia, deliberazione n. 141 – Obbligo dismissione: vale solo per le strumentali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, commi 1 ed 8, del d.l. 95/2012, in particolare, sulla possibilità di mantenere una società partecipata al 100% e sottoposta al controllo analogo da parte dell’Ente, avente la gestione dei servizi di manutenzione patrimonio e verde pubblico e canile comunale.

Il dubbio scaturisce dall’apparente contrasto tra i commi 1 e 2 dell’articolo 4, i quali impongono lo scioglimento delle società controllate/dismissione delle partecipazioni detenute da enti locali, ed il comma 8, che consente l’affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti comunitari in materia di gestione in house.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 141/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ricordato che di recente è intervenuta la Corte Costituzionale che con riferimento alle eccezioni all’applicabilità della disciplina restrittiva dell’art. 4, con sentenza n. 229/2013 del 23 luglio 2013, ha chiarito che “L’ambito di applicazione di tali disposizioni è definito in negativo dai commi 3 e 13, i quali espressamente individuano una serie di società controllate dalle pubbliche amministrazioni sottratte al regime dettato dall’art. 4, fra le quali vi sono, in primo luogo, le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Posto che la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell’Unione europea i suoi fondamenti, e che, alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si annoverano, ad esempio, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, è agevole desumere che i servizi pubblici locali rientrano fra i servizi di interesse generale”.

Pertanto, sono sottratte dall’obbligo di dismissione/privatizzazione, le sole società che svolgono servizi di interesse generale secondo la nozione di matrice comunitaria.

Al contrario, nel caso in cui la società svolga attività di produzione di beni e servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali non sarà possibile mantenere l’affidamento diretto.

Relativamente alla nozione di “attività strumentale”, i magistrati contabili hanno ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste la cd. strumentalità “allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali. Le società cc.dd. strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla p.a. e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività” (Cons. Stato, sez. V, 12.06.2009 n. 3766; Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012)”.

 

 


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