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Piemonte, deliberazione n. 335 – Acquisto partecipazione società servizio idrico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per un ente locale di minori dimensioni, di acquisire la titolarità di un’azione di una società di capitali alla quale l’Autorità d’ambito ha affidato la gestione del servizio idrico integrato dell’intero ambito.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 335/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ricordato che l’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 ha previsto che le amministrazioni pubbliche non possano procedere alla costituzione di nuove società che abbiano “per oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, con la precisazione che è sempre ammessa “la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”.

Il comma 28 dell’articolo 3 precisa, in modo chiaro, che la limitazione riguarda sia la costituzione di nuove società che l’assunzione di partecipazioni in società già operative.

Pertanto, in base alle norme contenute nella finanziaria per il 2008, la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende dalle finalità che l’ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l’ordinamento riserva a ciascuna amministrazione.

I magistrati contabili hanno rilevato che, in base alle previsioni contenute nella legge 36/2004, prima, e nel d.lgs. 152/2006, l’attività di gestione del servizio idrico integrato rientri nelle competenze regionali.

E’ stabilito, in particolare, che i servizi idrici sono organizzati sulla base di “Ambiti Territoriali Ottimali” definiti dalle Regioni, le quali debbono assicurare lo svolgimento del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di unitarietà della gestione e comunque del superamento della frammentarietà verticale e di adeguatezza delle dimensioni gestionali (articolo 147).

Conseguentemente, secondo i magistrati contabili, in linea generale l’acquisizione di una partecipazione in una società che gestisce il servizio idrico nell’Ambito all’interno del quale si trova il Comune acquirente non si pone in contrasto con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007, sempreché, in base alle regole di funzionamento della società ed all’organizzazione comunale, il Comune sia in grado di esplicare il controllo analogo sulla società in questione.

 


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