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Mancato rispetto CCNL di categoria: legittima la revoca dell’aggiudicazione


E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta perché l’aggiudicataria ha praticato nei confronti dei lavoratori che si era obbligata a riassumere, già dipendenti dell’impresa uscente, condizioni economiche più svantaggiose rispetto a quelle in godimento in precedenza.

In caso di mancato rispetto delle fondamentali garanzie poste a tutela dei lavoratori, infatti, risulta gravemente compromesso il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria della gara.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 4216 del 10 settembre 2013.

Nel caso di specie la stazione appaltante, all’esito della procedura per l’affidamento del servizio triennale di pulizia, invitava l‘aggiudicataria ad assumere tutto il personale dipendente dell’impresa uscente, alle stesse condizioni già praticate, come previsto nel capitolato speciale d’appalto.

Invero, l’impresa aggiudicataria, assumeva i dipendenti dell’impresa uscente con orario di lavoro settimanale ridotto del 50% e a condizioni giuridico-normative diverse.

Stante la mancata ottemperanza da parte dell’impresa, la stazione appaltante agiva in autotutela disponendo la revoca dell’aggiudicazione, in considerazione dell’inaffidabilità dell’aggiudicataria.

Relativamente ai servizi di pulizia integrati e multi servizi, l’articolo 4 del CCNL dopo aver “rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione di servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni con assunzioni “ex novo” da parte dell’impresa subentrante, distingue le seguenti due ipotesi:

a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto – risultante da documentazione probante che lo determini – almeno quattro mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;

b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante – ancorchè sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato […] con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali […], al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali […], anche facendo ricorso a processi di mobilità […] ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

Tanto premesso, hanno concluso i giudici amministrativi, è legittimo l’operato della stazione appaltante che, in considerazione della mancata ottemperanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalti e nel CCNL di categoria, proceda con la revoca dell’aggiudicazione.

In tale ipotesi, infatti, il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria della gara risulta gravemente compromesso dal mancato rispetto delle fondamentali garanzie poste a tutela dei lavoratori.


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