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Lombardia, deliberazione n. 374 – Nuove assunzioni e incremento fondo


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di aumentare in misura proporzionale il fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in conseguenza di due nuove assunzioni che saranno realizzate nell’anno 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 374/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno ricordato che il punto di riferimento quantitativo per stabilire il limite insuperabile delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è costituito dall’importo relativo all’anno 2010.

La norma, inoltre, prevede che l’importo venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale.

Nulla è previsto per il caso inverso, ovvero in caso di incremento del personale.

Di conseguenza, secondo i magistrati contabili, “è da ritenere possibile l’aumento sulla base delle nuove assunzioni, purché, naturalmente, non venga superato l’ammontare dell’anno 2010 e sempre che vengano rispettati i criteri contenuti nel precedente parere n. 287/2012 di questa Sezione: anche in caso di “aumento”, questo dovrà essere applicato non per la quota intera, ma per il rateo riferito alla data delle nuove assunzioni”.

 


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