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Piemonte, deliberazione n. 317 – Servizio asilo nido: è funzione fondamentale dei comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo14, comma 28, del d.l. 78/2010, come sostituito dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, che obbliga i comuni di ridotte dimensioni ad esercitare una serie di funzioni fondamentali, tra cui quelle di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, esclusivamente attraverso “unioni o convenzioni”.

In particolare, l’ente ha chiesto se il servizio di asilo nido rientri tra le funzioni fondamentali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 317/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 settembre, hanno confermato l’orientamento espresso nel precedente parere n. 262/2013 secondo cui “la mancata espressa previsione del servizio per gli asili nido nella nuova elencazione delle funzioni fondamentali dei comuni non vale, in mancanza di univoca volontà in tal senso del legislatore, a far ritenere che tale servizio non rientri più nelle generali funzioni facenti capo ai comuni e qualificabili come fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) Cost.


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