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Gare: obbligo di dichiarazione escluso per procuratori e institori


Sono da comprendere nel novero dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex art. 38 tutti coloro che, al di là della qualifica e dei poteri formalmente rivestiti, svolgano o abbiano svolto anche in via di fatto un’attività di amministrazione. Pertanto, a tal fine, non hanno rilievo la qualità di procuratore o institore.

Questo il principio ribadito, dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1258 del 10 settembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’ammissione di una concorrente che aveva reso dichiarazioni incomplete rispetto a procuratori cessati dalla carica nell’ultimo triennio.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la questione dell’applicabilità ai procuratori delle imprese concorrenti in una gara di appalto degli obblighi dichiarativi sanciti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 è tuttora dibattuta e controversa.

Si rilevano, infatti, in giurisprudenza, indirizzi contrapposti.

In attesa di un intervento che contribuisca a dirimere l’irrisolto contrasto interpretativo (la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza della V Sezione, 9 aprile 2013, n. 1943), i giudici amministrativi toscani hanno aderito all’interpretazione secondo la quale – sulla scorta di una lettura rigorosa delle previsioni normative – limita gli obblighi dichiarativi ai soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in conformità alla lettera dell’art. 38, che richiede la coesistenza di due requisiti (la carica formale di amministratore e la titolarità del potere rappresentativo). Pertanto, non può trovare applicazione nei confronti di coloro che, seppur muniti di potere di rappresentanza, non siano amministratori (vedi anche Tar Toscana, sez. I, sent. 187/2013).


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