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Piemonte, deliberazione n. 312 – Personale uffici di staff con qualifica dirigenziale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere un’unità di personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 90 del Tuel.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 312/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno chiarito che l’inquadramento con contratto dirigenziale, ex articolo 110 Tuel, del personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’articolo 90 Tuel.

Infatti, mentre il personale di staff può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, ai dirigenti dell’ente locale, così come previsto nell’art. 107 del Tuel (Funzioni e responsabilità della dirigenza), spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico.

I magistrati contabili hanno evidenziato come “la giurisprudenza contabile ha da tempo messo in luce la sostanziale differenza tra le figure designate dall’art. 90 TUEL e dall’art. 110 TUEL, rimarcando che attengono, la prima (art. 90) ad un’ipotesi dotazionale, e la seconda (art. 110) ad un’ ipotesi extradotazionale (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004)”.

Pertanto, l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale non dirigente degli enti locali.

E’ escluso che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione (Sez. Giur. Puglia, 241/2007), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell’ambito della dotazione organica dell’ente, con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Sez. Giur. Toscana, n. 622/2004 cit.)”


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