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Piemonte, deliberazione n. 311 – Contributo regionale e capacità di indebitamento


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000.

In particolare, l’Ente ha chiesto se nel calcolo della spesa per interessi, rilevante al fine di stabilire il limite massimo d’indebitamento consentito, possa essere escluso il contributo decennale concesso dalla Regione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 311/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno ricordato che l’articolo 204 del Tuel esclude i contributi statali e regionali dall’ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti d’indebitamento.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie (Deliberazione 5/2012) la necessità, correttamente evidenziata dall’art. 204, comma 1, primo periodo, d.lgs. 267/2000, di espungere i contributi statali e regionali dal limite di indebitamento a carico dell’ente utilizzatore, è coerente con le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 75 e 76, legge 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell’ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa) e serve ad evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari.

Pertanto, ai fini del calcolo della capacità di indebitamento, “l’Ente locale non deve tener conto degli interessi passivi relativi alle rate di ammortamento dei mutui garantiti con contributi in annualità concessi dallo Stato o dalla Regione al fine di agevolare la realizzazione degli investimenti”.


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