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Personale: legittimo il recupero delle somme indebitamente erogate


Il Consiglio di stato,  sezione III, con la sentenza del 4 settembre 2013, n. 4429 conformemente ai principi giurisprudenziali consolidati in materia di recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 6287/2012; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8639/2012; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2704/2011 e 5234/2011) ha ribadito che:

  • l’affidamento e lo stato soggettivo di buona fede del pubblico dipendente nel percepire dall’amministrazione somme a lui non dovute non costituiscono ostacolo al recupero dell’indebito, attesa la doverosità e necessarietà del comportamento dell’amministrazione nel riavere quanto erogato ma appunto non dovuto, in linea con il canone di buon andamento proprio dell’agire pubblico e nell’esercizio del potere/dovere nascente direttamente dal disposto dell’art. 2033 C.C.

Pertanto, accertato l’indebito, l’amministrazione non è tenuta a fornire alcun’altra motivazione in ordine agli elementi soggettivi né ad effettuare una valutazione comparativa di tali elementi con l’interesse pubblico;

  • gli elementi soggettivi possono rilevare soltanto ai fini della determinazione delle modalità del recupero, le quali devono essere tali da non incidere sui bisogni essenziali della vita;
  • la doverosità di tale azione, inoltre, esclude che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri causa di illegittimità del recupero, sia ex articolo 21 octies della legge 241/90, in ragione della sua natura di perché, trattandosi di atto completamente vincolato e non autoritativo, sia in quanto l’eventuale mancato preavviso non incide sulla debenza delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario che, nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare/avere, può sempre far valere le sue eccezioni nell’ordinario termine di prescrizione.

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