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Mero errore materiale: illegittima l’esclusione dalla gara


In presenza di dichiarazioni o documenti incompleti o inficiati da meri errori materiali, sussiste l’obbligo della stazione appaltante di chiedere le necessarie integrazioni e di apporre le opportune correzioni.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4370 del 2 settembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso di una società che era stata esclusa da una procedura aperta in quanto il depliant illustrativo prodotto in sede di gara, per errore di traduzione, conteneva delle indicazioni erronee circa le caratteristiche del prodotto offerto.

Nel caso di specie, dalla documentazione presentata in sede di gara, era emerso che l’apparecchiatura medica offerta dalla società non aveva le caratteristiche minime previste dal capitolato speciale d’appalto.

Nonostante la società avesse fatto rilevare che si trattava di un errore materiale, nel quale essa era incorsa nel tradurre in italiano le caratteristiche tecniche e il manuale d’uso del produttore, redatti in inglese, la commissione esaminatrice aveva confermato il provvedimento di esclusione, rilevando in particolare come non potesse attivarsi il dovere di soccorso, previsto dall’art. 46 del d.lgs. 163/2006, in quanto la presentazione di una nuova scheda tecnica, riportante indicazioni diverse da quelle contenute nei documenti già presentati, avrebbe comportato una violazione della par condicio.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che, in materia di partecipazione ad appalti pubblici, deve essere mantenuta una distinzione ben netta tra l’attività di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni, già rese in sede di gara, rispetto alla distinta ipotesi della introduzione di elementi o fatti nuovi, successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Pertanto, l’integrazione documentale non è ammessa laddove essa sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente, consentendole di “aggiustare” il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti.

Di contro, laddove si tratti di esplicitare o di chiarire una dichiarazione o il contenuto di un atto già tempestivamente prodotto agli atti di gara, l’attività di integrazione non soltanto è consentita ma la stessa risulta dovuta, nel senso che la stazione appaltante è tenuta, in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, a richiedere o a consentire la suddetta integrazione, in modo da rendere conforme l’offerta, anche in relazione al materiale documentale di corredo, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara

Una tale integrazione, inoltre, non può ritenersi violativa della par condicio poiché tale principio deve ragionevolmente accordarsi e contemperarsi con quello, superiore e avente valenza sostanziale, che impone la massima partecipazione di tutti i soggetti che effettivamente abbiano i requisiti necessari.


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