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Veneto, deliberazione n. 204 – Unione: modalità ripartizione spesa personale


Un Sindaco ha chiesto un parere in materia di spese del personale delle Unioni dei Comuni.

L’ente ha premesso di avere aderito all’Unione dei Comuni dal primo gennaio 2013 per alcuni servizi (Polizia Locale, Personale – parte economica, Attività Produttive e URP) e di aver registrato, a causa delle modalità di ripartizione della spesa di personale tra i comuni aderenti, un aumento di spesa per il personale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 204/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 settembre, pur dichiarando parzialmente inammissibile il quesito, in quanto afferente ad una concreta attività gestionale ed amministrativa del comune richiedente, hanno comunque fornito le coordinate interpretative cui attenersi, su un piano più generale, circa l’osservanza dei vincoli di finanza pubblica nell’ambito delle forme associative comunali.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, ai fini della determinazione del limite di spesa, non è sufficiente prendere in considerazione solo la spesa del singolo comune aderente, ma occorre sommare alla stessa la quota parte della spesa riferita all’ente, seppur sostenuta dall’Unione.

Ciò in quanto, “il rafforzamento del processo di svolgimento di funzioni in comune fra più enti mediante la costituzione di Unioni e il contenimento della spesa di personale degli enti territoriali sono espressione di un’unica esigenza e, pertanto, il dato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può essere solo quello di ciascun Comune o dell’Unione poiché si tratterebbe di un dato incompleto (…), ma quello complessivo degli enti e dell’Unione”.

Anche in ipotesi di gestione associata di funzioni o servizi, dunque, deve essere garantita la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale.

Pertanto, “è dovere degli organi gestionali e di quelli rappresentativi – nell’ambito della loro discrezionalità amministrativa – porre in essere tutte le azioni (riduzione della spesa del personale, blocco delle assunzioni, blocco del turn over ,drastica e immediata riduzione del numero delle posizioni organizzative e delle relative indennità , ecc. in capo all’Unione ) di contenimento e riduzione della spesa complessiva dell’Unione, al fine di ossequiare, effettivamente e senza elusioni o aggiramenti, il duplice vincolo funzionale stabilito dalle norme sopra ricordate (art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, comma da ultimo modificato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 , e art. 32 del Tuel),a tutela del fondamentale principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 legge 241/1990)”.

 


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