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Istituto della cooptazione: presupposti e condizioni


La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.

Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di stato, sez. IV, con la sentenza n. 4278 del 27 agosto 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un’ati che era stata esclusa da una gara pubblica in quanto l’impresa cooptata non risultava regolare ai fini del Durc.

Nel caso di specie l’impresa cooptata aveva:

– sottoscritto, al pari delle altre società facenti parte dell’ati, la domanda di partecipazione;
– dichiarato di essere un’associata;
– sottoscritto l’offerta tecnica ed economica;
– sottoscritto la polizza fideiussoria;
– dichiarato di voler subappaltare a terzi una quota dei lavori.

Sulla base di tali elementi, i giudici amministrativi hanno evidenziato come, nel caso di specie, diversamente da quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara, tale impresa non poteva essere considerata una cooptata, bensì una sostanziale associata.

Ne consegue che “il mancato possesso da parte della stessa dei requisiti di moralità si riverbera necessariamente, alla stregua di quanto accade per qualsiasi soggetto membro dell’ATI, sulla proficua partecipazione dell’ATI stessa alla gara”.


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