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Marche, deliberazione n. 60 – Fattispecie di esonero del contributo di costruzione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 17, comma 3, lett. c) d.p.r. 380/01 secondo il quale “il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

In particolare l’ente ha chiesto se rientri nella fattispecie di esonero del contributo di costruzione anche la diversa categoria delle “opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 60/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 agosto, hanno evidenziato come “secondo giurisprudenza amministrativa consolidata la fattispecie di esonero dal contributo di costruzione ricorre quando l’opera non solo è conforme agli strumenti urbanistici bensì è anche espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico”.

Pertanto, “affinchè un intervento possa qualificarsi come opera di urbanizzazione eseguita in attuazione di strumenti urbanistici è necessario che, oltre a potersi qualificare opera di urbanizzazione, sia specificamente indicata nello strumento urbanistico corrispondendo ad una precisa indicazione dello stesso”.

Di conseguenza, hanno chiarito i magistrati contabili, spetta all’ente la verifica del se ed in che misura il singolo intervento sia ascrivibile al genus della opera di urbanizzazione e soddisfi compiutamente i presupposti rilevanti al fine dell’esenzione.

 


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