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Marche, deliberazione n. 59 – Modalità controllo rendiconti gruppi consiliari


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dei commi 10, 11 e 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 sulle spese dei gruppi consiliari, in particolare, sul regime sanzionatorio per l’esercizio finanziario 2012.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 59/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 agosto, hanno ricordato che la questione è stata sottoposta alle Sezioni riunite ovvero alla Sezione delle autonomie, mediante la deliberazione n. 56/2013.

Tuttavia, hanno chiarito i magistrati contabili, la questione di massima sollevata con la predetta deliberazione concernente il quesito “se la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 1, comma 11 e 12, del decreto legge 174/2012, sia applicabile anche ai rendiconti dell’esercizio finanziario 2012” è stata assorbita dalla deliberazione di orientamento n. 15/2013 della Sezione delle Autonomie, con la quale è stato stabilito che “le disposizioni precettive recate dall’art. 1, commi 9-12, d.l. n. 174 del 2012 e, in particolare, l’impianto sanzionatorio, si applicano dall’esercizio 2013”.

 


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