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Marche, deliberazione n. 58 –Indice di indebitamento enti pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 149/2011, in riferimento alle disposizioni dettate dall’articolo 204 del Tuel e dall’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 183/2011.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 58/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 agosto, hanno chiarito che la disposizione dettata dall’articolo 204 del Tuel relativa alla possibilità di ricorrere all’indebitamento e, quindi, alla capacità di contrarre mutui od accedere ad altre forme di finanziamento da parte dell’ente locale, purché nel rispetto di ben determinato limiti, deve essere in ogni caso rispettata dall’ente locale.

Oltre a limitare il ricorso al nuovo indebitamento, il legislatore, con i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 183/2011, ha aggiunto l’obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 2013, di ridurre progressivamente il proprio stock di debito pubblico allo scopo di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno e di migliorare i saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 dell’articolo 8 stabilisce che “agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.”.

Secondo i magistrati contabili, “la sanzione di cui al comma 4 è prevista espressamente per le violazioni relative all’art. 8, comma 3”, pertanto, solo in riferimento alla normativa ivi introdotta concernente la riduzione dello stock di debito degli enti territoriali.

Diversamente, la percentuale indicata nell’art. 204 del TUEL, come modificato dall’art. 8, comma 1, della legge di stabilità 2012, preclude la possibilità di nuovo indebitamento, ma non appare direttamente sanzionata.

Di conseguenza, la violazione dell‘articolo 204 del Tuel non è soggetto alla comminatoria prevista dall’articolo 8, comma 4, della Legge 183/2011.

In tal senso si veda anche la Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 116/2013.

 


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