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Gare: necessario l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione


E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti del soggetto il cui accordo di rateazione, con riferimento alla posizione dell’impresa ausiliaria, è intervenuto solo nel corso della procedura di gara.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 20 del 20 agosto 2013.

La questione dell’individuazione dell’esatta portata del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria, ex articolo 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, laddove vengano in rilievo meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario, era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sezione VI, con l’ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013.

Nel caso di specie l’aggiudicataria, ai fini della partecipazione alla gara, si era avvalsa dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altra ditta.

Quest’ultima società rendeva, quale impresa ausiliaria, la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici, dichiarando, tra l’altro, di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse

Successivamente, la stazione appaltante comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria a seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall’ impresa ausiliaria in quanto, da informazioni assunte presso l’Agenzia delle Entrate, era risultata l’esistenza a carico della predetta società di debiti tributari definitivamente accertati e non ancora pagati.

L’Adunanza Plenaria, in conformità al prevalente indirizzo interpretativo affermatosi in materia, da ultimo confermato con la sentenza 15/2013, ha ribadito che non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

 


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