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Legittima la limitazione del subappalto per la categoria specializzata


E’ legittima la previsione della lex specialis che limita il ricorso al subappalto nelle categorie specializzate alla misura del 30% del suo importo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del d.lgs. 163/2006.

Ciò in quanto corrisponde ad un preciso ed apprezzabile interesse della stazione appaltante quello del controllo di qualità delle imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo rapporto che nasce dall’aggiudicazione, il quale non ammette la cessione del contratto o la sostituzione dell’appaltatore selezionato nella gara, se non alle condizioni di legge.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 3857 del 15 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un rti costituendo che era stato escluso dalla gara in quanto la stazione appaltante aveva accertato che con riferimento alle opere rientranti nella categoria OS9 il raggruppamento medesimo intendeva subappaltare le stesse nel limite del 30%, così come previsto dalla lex specialis di gara, mentre per la residua percentuale del 70% non possedeva la prescritta qualifica.

Secondo i giudici amministrativi la stazione appaltante è titolare del potere discrezionale di limitare e vietare, mediante la lex specialis, il ricorso al subappalto anche per categorie di opere a qualificazione non obbligatoria, purché tali divieti e limitazioni rispondano a criteri di logicità e ragionevolezza, in relazione al contenuto e alla complessità delle opere da realizzare.

 


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