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Indici presuntivi del collegamento sostanziale tra imprese


Per poter ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima gara di appalto, la stazione appaltante, specie con riferimento alla ipotesi della “relazione anche di fatto” deve basarsi su rigorosi, obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del diritto di impresa.

In particolare, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4198 del 20 agosto 2013, con la quale ha riformato la decisione del Tar che aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ritenendo integrata la fattispecie prevista dall’articolo 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. 163/2006 (collegamento sostanziale).

Secondo i giudici amministrativi, “gli indici presuntivi di un collegamento di fatto tra le partecipanti ad una gara devono essere gravi, precisi e concordanti”.

In particolare, il rapporto di parentela intercorrente tra i legali rappresentanti di due imprese, non è elemento sufficiente per costituire un indicatore di unicità di centro decisionale.

Sullo stesso argomento si veda Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2397/2013

 


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