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Piemonte, deliberazione n. 297 – Acquisto immobile programmato nel 2012


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un immobile in considerazione della già intervenuta adozione del relativo provvedimento autorizzativo all’acquisto e dell’avvenuta conclusione con il proprietario di apposito preliminare di compravendita.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 297/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno ricordato il legislatore, per chiarire i dubbi sull’effettiva portata dell’articolo 12, comma 1- quater del d.l. 98/2011, ha stabilito che il divieto di acquisto di immobili non si applica, tra l’altro, “alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Pertanto, l’acquisto di immobili non rientra nel divieto se l’Ente locale ha programmato con delibera consiliare di acquistare un immobile prima del 31 dicembre 2012, purché con detta delibera abbia manifestato la volontà di acquisire un immobile individuato “con esattezza” (in tal senso si veda anche la Corte dei Conti Piemonte, n. 242/2013).

 


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