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Piemonte, deliberazione n. 294 – Segretario in convenzione e spese buoni pasto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 relativamente alla spesa per la quota parte del segretario in convenzione, data l’obbligatorietà di tale ufficio negli enti locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 294/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno chiarito che la gestione associata delle funzioni obbligatorie non può comportare un aumento della spesa di personale.

Pertanto, l’incremento di spesa determinato dall’adesione ad una convenzione per il servizio di segreteria non può rappresentare un deroga alla disciplina di contenimento della spesa di personale, pur riconoscendosi l’indefettibilità della figura del segretario comunale (in tal senso si veda anche la Corte dei Conti Lombardia, n. 170/2013).

In merito al’ulteriore quesito, ovvero se la spesa dei buoni pasto possa considerarsi spesa assistenziale, e conseguentemente essere esclusa dal totale delle spese di personale, i magistrati contabili hanno chiarito che il buono pasto di valore inferiore ai 5,29 euro giornalieri è da considerare prestazione assistenziale e, come tale, non è sottoposto ad imposizione fiscale e contributiva, come gli ordinari redditi da lavoro dipendente.

Nello stesso tempo l’erogazione del buono pasto da parte delle Amministrazioni pubbliche è conseguente alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva, trattandosi, in sostanza, di spesa che l’Ente sostiene in relazione ai rapporti di lavoro dipendente in essere.

Pertanto, hanno chiarito i magistrati contabili, “se anche il buono pasto del valore inferiore a 5,29 euro ha natura assistenziale per il dipendente, per l’Amministrazione rientra fra le spese di personale che devono essere considerate al fine di verificare il rispetto del limite di spesa stabilito dall’ordinamento”.

 


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