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Piemonte, deliberazione n. 292 – Obbligatorietà gestione associata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, commi 25 – 31 quater del d.l. 78/2010, che stabilisce l’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia corretto escludere fra le funzioni del comune, da gestire obbligatoriamente in forma associata, quelle relative all’ufficio tecnico, alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali e alle attività di gestione dell’urbanistica e territorio.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 292/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno ribadito che in relazione alla concreta organizzazione di ciascuna funzione, gli enti devono unificare le attività e gli uffici in relazione alle aggregazioni specificamente individuate dal legislatore.

Lo svolgimento unitario di ciascuna funzione implica che la stessa sia espressione di un disegno unitario riconducibile alle aree individuate all’interno delle funzioni fondamentali, individuate dal legislatore.

Secondo i magistrati contabili, l’identificazione delle aree unitarie non può essere effettuata attraverso un’interpretazione restrittiva delle funzioni di riferimento.

Occorre infatti rilevare che “ogni interpretazione volta ad escludere la necessaria gestione associata per determinati servizi, implica disconoscere, per gli stessi, la riconducibilità a funzioni fondamentali da esercitarsi in ogni caso, in via obbligatoria, da parte dell’Ente”.

Secondo i magistrati, pertanto, spetta all’ente disegnare la nuova organizzazione delle funzioni, adottando un modello che non si riveli elusivo degli intenti di riduzione della spesa, efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dal legislatore.

 


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