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Piemonte, deliberazione n. 283 – Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 42, della legge 190/2012.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile per gli Enti locali rilasciare l’autorizzazione ai propri dipendenti a svolgere attività presso altri Enti locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 283/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno chiarito che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, secondo cui “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza” non risulta abrogata e il contenuto della stessa non è incompatibile con il novellato articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Di conseguenza, “gli Enti locali che rientrano nel perimetro delineato dal co. 557 dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004 possono continuare ad applicare la disposizione in questione, attuando rigorosamente le nuove prescrizioni in tema di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse contenute nei commi 5, 7, 11, 13 e 14 dell’art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001”.

I magistrati contabili hanno inoltre ribadito che i costi riferiti all’utilizzo di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni rientrano fra le spese di personale e, quindi, devono essere computati ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica applicabili agli Enti locali, ivi compresi quelli riferiti all’osservanza del patto di stabilità interno.

 


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