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Piemonte, deliberazione n. 281 – Spesa mobili e arredi finanziata con contributi privati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, della legge di stabilità per il 2013, relativo alla riduzione di spesa per mobili e arredi, in particolare, sulla possibilità di escludere dal complesso delle spese oggetto di riduzione, quelle finalizzate all’acquisto di mobili e arredi per la nuova biblioteca comunale, finanziate con un contributo proveniente da un soggetto privato (fondazione bancaria) che è stato concesso nell’anno 2012 con tale precisa finalizzazione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 281/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno confermato il principio secondo cui devono escludersi dal computo di tali spese gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

La ratio della norma, infatti, è quello di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo Ente e non anche quello di ridurre tout court tali spese, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’Ente.

Di conseguenza, hanno chiarito i magistrati contabili, dal computo delle spese per mobili ed arredi, al fine del rispetto del limite di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, vanno escluse quelle coperte mediante finanziamento trasferito da altri soggetti pubblici o privati.

 


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