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Molise, deliberazione n. 81 – Spese di rappresentanza e contributi pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 8, della legge 122/2010 e alla possibilità di finanziare le feste patronali e le feste di emigranti.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 81/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno chiarito che spetterà all’ente esaminare ogni spesa per verificare se rientri nell’ambito dell’attività tipica e delle proprie competenze.

In merito ai limiti posti dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 in materia di concessione di contributi ad associazioni ed in particolare sulla possibilità di erogare contributi ad associazioni culturali, religiose, pro-loco, dilettantistiche sportive, i magistrati contabili hanno precisato come “la ratio della norma sia quella antielusiva dell’obbligo di sottoporre ad evidenza pubblica, secondo la vigente disciplina comunitaria, l’individuazione di tutti i fornitori di beni e servizi in favore delle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ambito di applicazione soggettiva della norma deve essere correttamente riferito agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione, anche a titolo gratuito, e che le eccezioni non possano che essere riferite a tali categorie di enti.

 


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