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Lombardia, deliberazione n. 351 – Incentivo alla progettazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, commi 5 e 6, del codice dei contratti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 351/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno chiarito che il c.d. “incentivo alla progettazione”, previsto dal Codice dei contratti pubblici, “costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore, derogando al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuisce un compenso ulteriore e speciale, rinviando ai regolamenti dell’amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione”.

I magistrati contabili hanno confermato il consolidato orientamento secondo cui tale incentivo può essere riconosciuto solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie:

a) sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio;

b) implicitamente, che la redazione dello stesso non sia stata esternalizzata ad un professionista esterno ai sensi dell’art. 90, comma 6.

Quanto al corretto significato da attribuire alla locuzione “atto di pianificazione”, i magistrati contabili hanno ribadito che l’atto di pianificazione, comunque denominato, deve necessariamente riferirsi alla progettazione di opere pubbliche e non ad un mero atto di pianificazione territoriale redatto dal personale tecnico abilitato dipendente dell’amministrazione.

 


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